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Assemblea generale

Art. 7. – L’Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all’ Associazione maggiori di età, ovvero dai genitori dei minori iscritti, ai sensi dell’art. 2) dello statuto. Inoltre possono votare tutti i soci, ovvero genitori dei minori iscritti, che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8. – I compiti devoluti all’Assemblea sono:

  1. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all’atto costitutivo, ed eventualmente eleggere i revisori dei conti i cui nominativi sono proposti dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare la scelta dei programmi relativi alle attività indicate all’articolo 3;
  3. approvare la scelta degli educatori incaricati di svolgere le pre-elencate attività;
  4. approvare i criteri di gestione e di regolamento dell’ associazione;
  5. approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
  6. esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

 

Art. 9. – L’assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno di cui una volta per l’approvazione del bilancio di previsione e l’esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati (ovvero dei genitori dei minori iscritti, tenendo presente ciascun minore viene rappresentato dal voto di un solo genitore) e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell’art. 21 c.c.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati (ovvero dei genitori dei minori inscritti, tenendo presente ciascun minore viene rappresentato dal voto di un solo genitore).

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ovvero dei genitori dei minori inscritti, tenendo presente ciascun minore viene rappresentato dal voto di un solo genitore) a sensi ultimo comma dell’art. 21.

Art. 10. – Ogni associato ha diritto a un voto ed ogni minore è rappresentato dal voto di un solo genitore. Non è ammessa la delega e vale il principio del voto singolo.

Art. 11. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assemblare.

Art. 12. – I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con l’elenco delle materie da trattare.

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