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Scioglimento

Art. 22. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ovvero dei genitori dei minori iscritti a sensi art. 21 c.c. In caso di scioglimento della Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

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