Revisori dei conti
Art. 23. – La gestione dell’Associazione è facoltativamente controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.