Bilancio ed utili
Art. 24. – Il Consiglio di Gestione provvede inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno ad approvare la bozza di rendiconto economico finanziario relativa all’esercizio precedente ed il bilancio di previsione. Il rendiconto, corredato dei documenti giustificativi di spesa e di incasso, rimane depositato presso la sede per i 15 giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. L’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio.
E’ fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.