STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1. – E’ costituita in  Carmignano l’Associazione Saperi con sede in Comune di Carmignano – Frazione di Santa Cristina a Mezzana, Via Sasso 39 cap 59015 provincia di Prato l’’Associazione regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non a fini di lucro.

Art. 2. – All’associazione possono aderire tutti i cittadini residenti in Italia. In caso di iscrizione di minori la sottoscrizione all’associazione, a termini di legge, viene effettuata dal/dai genitore/genitori.

Art. 3. – L’associazione non ha scopo di lucro, ha finalità socio ludico culturale e promuove per i propri iscritti le seguenti attività:

  • Laboratori di ogni genere volti all’ampliamento dell’offerta formativa (in scuole statali – paritarie – parificate – private di ogni ordine e grado)
  • Organizzazione uscite didattiche per la valorizzazione del repertorio artistico, culturale ed ambientale
  • Attività ricreative in situazioni di feste
  • Campi scuola estivi e invernali
  • Doposcuola
  • Corsi di computer – lingue – musica –attività ginniche – attività espressive (Per adulti, ragazzi e bambini)
  • Attività di recupero sviluppo e consolidamento scolastico
  • Attività di assistenza formativa
  • Formazione degli adulti
  • Attivazione ludoteca e \ o giardini d’infanzia e \ o spazi gioco (eventualmente scuola dell’infanzia)

Art. 5. – Per il conseguimento degli scopi suddetti all’Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

  1. quote associative pagate dagli iscritti ovvero dai genitori dei minori iscritti;
  2. elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
  3. eventuali contributi corrisposti da parte dell’Amministrazione Comunale, commissariato all’importanza del servizio sociale prestato e regolato anch’esso dalla convenzione di cui al punto a) precedente;
  4. eventuali contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche (Stato, Regione Enti locali), anche in base alle vigenti norme in materia;
  5. donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Art. 6. – L’ente è costituito dai seguenti organi:

  1. Assemblea Generale degli iscritti ovvero dei genitori dei minori iscritti
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere;
  4. Revisori dei Conti (facoltativo).

Assemblea generale

Art. 7. – L’Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all’ Associazione maggiori di età, ovvero dai genitori dei minori iscritti, ai sensi dell’art. 2) dello statuto. Inoltre possono votare tutti i soci, ovvero genitori dei minori iscritti, che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8. – I compiti devoluti all’Assemblea sono:

  1. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all’atto costitutivo, ed eventualmente eleggere i revisori dei conti i cui nominativi sono proposti dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare la scelta dei programmi relativi alle attività indicate all’articolo 3;
  3. approvare la scelta degli educatori incaricati di svolgere le pre-elencate attività;
  4. approvare i criteri di gestione e di regolamento dell’ associazione;
  5. approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
  6. esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 9. – L’assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno di cui una volta per l’approvazione del bilancio di previsione e l’esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati (ovvero dei genitori dei minori iscritti, tenendo presente ciascun minore viene rappresentato dal voto di un solo genitore) e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell’art. 21 c.c.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati (ovvero dei genitori dei minori inscritti, tenendo presente ciascun minore viene rappresentato dal voto di un solo genitore).

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ovvero dei genitori dei minori inscritti, tenendo presente ciascun minore viene rappresentato dal voto di un solo genitore) a sensi ultimo comma dell’art. 21.

Art. 10. – Ogni associato ha diritto a un voto ed ogni minore è rappresentato dal voto di un solo genitore. Non è ammessa la delega e vale il principio del voto singolo.

Art. 11. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assemblare.

Art. 12. – I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con l’elenco delle materie da trattare.

Associati

Art. 13 – Sono soci della associazione tutti coloro che sono residenti in Italia ed hanno versato la quota associativa. Qualora siano iscritti minori di età gli stessi, a termini di legge, sono rappresentati dai genitori. La domanda di iscrizione, redatta dal socio ovvero dal genitore del minore, su apposito modulo, comporta automaticamente la accettazione delle norme statutarie e quelle previste da eventuali regolamenti dell’associazione con la conseguente assunzione dell’impegno a rispettarne tutte le disposizioni, nonché di accettare le eventuali determinazioni disciplinari, sanzionatorie e risarcitorie che fossero deliberate a suo carico in caso di infrazione.

In particolare i soci hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio di Gestione.

I soci potranno essere tenuti a versare corrispettivi specifici integrativi per fruire di determinati servizi in diretta attuazione delle finalità dell’associazione.

I soci hanno diritto a partecipare all’attività associativa e alle Assemblee. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Amministrazione

Art. 14. – Il consiglio Direttivo è costituito dai Signori Leonardo Innocenti, Marzia Vudafieri, per la volta nominati nell’atto costitutivo ed in seguito eventualmente eletti direttamente dall’Assemblea;

Art. 15 – compiti del Consiglio direttivo sono:

  1. elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;
  2. elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
  3. studio e formulazione dei programmi di attività;
  4. scelta e composizione del corpo educativo;
  5. gestione delle attività;
  6. stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
  7. ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento della associazione.

Art. 16. – Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso

Art. 17. – Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni, con le seguenti eccezioni:

  1. sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all’associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
  2. dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell’ultima votazione;
  3. cessazione del mandato per i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Art. 18. – Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

  1. rappresentanza legale dell’Associazione;
  2. convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale;
  3. direzione amministrativa della Scuola;
  4. stipulazione dei contratti dell’Associazione;
  5. rappresentanza dell’Associazione in giudizio;
  6. sovraintendenza di tutti gli Uffici dell’Associazione;
  7. assunzione, in caso si urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Art. 19. – Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi:

Spetta al Segretario-Tesoriere:

  1. redigere i verbali dell’Assemblea del Consiglio direttivo;
  2. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
  3. tenere la contabilità ed i libri associativi;
  4. emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
  5. tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Esercizi associativi

Art. 20. – Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d’esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 21. – L’Associazione terrà:

  1. libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
  2. libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
  3. libro delle Entrate ed Uscite finanziarie e documenti giustificativi relativi a cura del Segretario-Tesoriere;

Scioglimento

Art. 22. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ovvero dei genitori dei minori iscritti a sensi art. 21 c.c. In caso di scioglimento della Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Revisori dei conti

Art. 23. – La gestione dell’Associazione è facoltativamente controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Bilancio ed utili

Art. 24. – Il Consiglio di Gestione provvede inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno ad approvare la bozza di rendiconto economico finanziario relativa all’esercizio precedente ed il bilancio di previsione. Il rendiconto, corredato dei documenti giustificativi di spesa e di incasso, rimane depositato presso la sede per i 15 giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. L’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio.

E’ fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Disposizione generale

Art. 25. – Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.